La legge di riferimento
Nelle Marche la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei sono disciplinate dalla legge regionale n. 18/2022. La legge prevede limiti e divieti, con sanzioni amministrative graduate in base alla gravità dell'infrazione.
Le funzioni amministrative spettano alle Unioni montane, per i territori di loro competenza, e alla Regione per il restante territorio.
Dove si raccoglie
- La raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, compatibilmente con la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi vegetali e nel rispetto di limiti e divieti.
- Nelle aree naturali protette è disciplinata dai relativi organismi di gestione.
- Nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie è consentita solo nei giorni di silenzio venatorio.
- È vietata nelle aree urbane e a verde pubblico e nei terreni in cui non è consentito l'accesso ai sensi dell'art. 841 del codice civile.
Chi può raccogliere
Si raccoglie dall'alba al tramonto; in ore notturne mai. Servono due requisiti insieme: l'abilitazione alla raccolta e il titolo per la raccolta. Il quiz li richiama come condizioni "A) e B)": la risposta giusta è sempre che servono entrambe.
- L'abilitazione è rilasciata dalla Regione e dalle Unioni montane territorialmente competenti.
- Il titolo è la ricevuta di pagamento di 20 euro, uguale per residenti e non residenti nelle Marche.
- I residenti pagano all'Unione montana di riferimento se il loro comune ne fa parte.
- I non residenti pagano alla Regione se raccolgono soprattutto fuori dalle Unioni montane; se raccolgono nei comuni delle Unioni montane devono versare in più una somma da 3 a 70 euro.