Spontanei e coltivati: due regimi diversi
Il gruppo D della vendita contiene le stesse domande sulla raccolta (legge regionale 18/2022) più molte domande specifiche sul commercio. Il punto di partenza è uno: le regole di vendita non sono le stesse per coltivati e spontanei. La vendita dei coltivati è svincolata da obblighi particolari e i freschi coltivati si possono vendere anche senza certificazione; la vendita degli spontanei è vincolata a regole precise. In Italia si possono vendere solo i funghi di cui la vendita è consentita.
Avviare l'attività
- La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta a SCIA e a certificazione di avvenuto controllo da parte dell'Azienda Sanitaria Territoriale.
- La SCIA per la vendita al dettaglio si invia allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
- Le imprese che preparano o confezionano funghi spontanei secchi o conservati indicano nella SCIA le generalità del micologo che controlla l'identificazione delle specie.
- La vendita ambulante itinerante dei funghi freschi spontanei non è consentita.
L'attestato del venditore
L'incaricato della vendita deve possedere l'attestazione di idoneità al riconoscimento, rilasciata da Regione/Unione montana dopo il superamento di una prova d'esame. Lo scopo dichiarato è prevenire attraverso il controllo i pericoli dei funghi. Gli incaricati del controllo ufficiale sono gli Ispettori micologi delle ASL.
Certificazione e cartellino
Per gli spontanei freschi la certificazione sanitaria è sempre obbligatoria. Il talloncino applicato ai contenitori deve indicare, tra l'altro:
- la modalità di utilizzazione;
- il numero di iscrizione all'albo nazionale e regionale del micologo che ha visitato i funghi;