La legge e il calendario
Nelle Marche la raccolta dei tartufi è disciplinata dalla legge regionale n. 5 del 2013. Il calendario ha periodi distinti per specie perché i tartufi maturati prima dell'apertura e quelli maturati dopo la chiusura assicurano la riproduzione della tartufaia.
- Bianco pregiato: 1 ottobre - 15 gennaio.
- Nero pregiato: 1 dicembre - 15 marzo (15 novembre - 15 marzo nei comuni confinanti con l'Abruzzo).
- Scorzone: 1 giugno - 31 agosto / 1 ottobre - 31 dicembre (così la risposta ufficiale).
- Bianchetto o marzuolo: 15 gennaio - 15 aprile.
- Nero d'inverno e moscato: 1 gennaio - 15 marzo.
- Nero liscio, uncinato e nero ordinario: 1 ottobre - 31 dicembre.
Fuori periodo la raccolta è vietata sempre, e lo è anche il commercio dei tartufi freschi. I periodi possono essere variati dagli enti competenti (Regione e Unione montana) quando si alterano i fattori che permettono la riproduzione; gli enti possono anche vietare la raccolta, sentite le categorie, ma nessun ente può anticipare la data di raccolta. Una domanda dice invece che il calendario può essere modificato dalla Regione Marche con legge regionale: impara entrambe le formulazioni.
Dove si raccoglie
- Libera nei boschi e terreni non coltivati e nelle tartufaie naturali.
- Vietata in qualunque terreno coltivato.
- Sul demanio forestale regionale serve sempre una concessione dell'ente gestore, valida 1 anno. In quelle aree il tartufaio porta tesserino, ricevuta della tassa e concessione; il conduttore di tartufaia controllata ne è escluso.
- Il proprietario di un terreno attraversato da un ruscello pubblico non può raccogliere sulle sponde senza tesserino.